Art. 13.
(Piano regionale triennale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo).

      1. Il piano regionale triennale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo stabilisce le azioni e gli obiettivi a livello regionale che le regioni, attraverso la collaborazione con lo Stato, le province, i comuni e altri soggetti pubblici e privati, intendono realizzare al fine di promuovere lo spettacolo dal vivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, tenuta in considerazione la situazione complessiva del mercato dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale.
      2. Il piano regionale stabilisce gli obiettivi artistici, culturali, sociali ed economici dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali e determina i conseguenti princìpi del regolamento per l'erogazione dei contributi, tenuti in considerazione i princìpi generali stabiliti dall'articolo 10, comma 1.
      3. Il piano regionale stabilisce altresì i criteri per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, anche mediante l'individuazione di indicatori di prestazione qualitativi e quantitativi, di carattere artistico-sociale ed economico.
      4. Il piano regionale stabilisce, sulla base degli obiettivi di sviluppo e promozione individuati a livello nazionale, la ripartizione delle quote del fondo regionale per lo spettacolo dal vivo tra le province, tenuti anche in considerazione i princìpi generali di cui all'articolo 10, comma 2.
      5. Il piano regionale stabilisce le azioni, gli obiettivi, le modalità di raggiungimento e i criteri per la valutazione per gli eventuali ulteriori interventi che la regione intenda attuare direttamente o indirettamente nell'ambito dei compiti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g), e stabilisce i princìpi generali del regolamento per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 9, comma 4, tenuti in considerazione i princìpi generali di cui all'articolo 10, commi 6 e 7.

 

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      6. Il piano regionale individua le azioni, gli obiettivi, i finanziamenti e le modalità della loro erogazione per lo sviluppo delle infrastrutture nel settore dello spettacolo dal vivo.
      7. Il piano regionale stabilisce gli obiettivi e i princìpi generali cui devono attenersi le province e i comuni per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 9, comma 4, tenuti in considerazione i princìpi generali di cui all'articolo 10, commi 6 e 7.